Decreto sviluppo: novità nel settore edile
La principale novità in tema di edilizia apportata dal decreto sviluppo è l'introduzione del silenzio assenso sulle domande relative al permesso di costruire, che una volta si chiamava licenza edilizia, tranne i casi in cui vi siano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali
Più precisamente viene riscritto l'articolo 20 del Testo unico per l'edilizia. Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire, previsto per nuove costruzioni (è l’intervento classico da licenzia edilizia, la realizzazione di nuovi edifici), ristrutturazioni edilizie (frazionamento immobiliare ovvero aumento di unità immobiliari; aumento del volume; modifica della sagoma; variazione dei prospetti o modifica delle superfici; cambiamento di destinazione d’uso per i soli centri storici) e urbanistiche (si tratta di trasformazioni di intere porzioni di città come demolizioni e ricostruzioni o riqualificazioni di aree dismesse), è simile a quello della denuncia di inizio attività
A riguardo è previsto che tecnico di fiducia del privato stenda una dichiarazione di conformità del progetto alla normativa urbanistico ed edilizia: in sostanza il tecnico di fiducia si sostituisce nell'istruttoria all'ufficio tecnico comunale. Certo ci può essere una dialettica con l'ufficio tecnico per possibili modifiche. Comunque il comune non può tirarla per le lunghe
Il cittadino dovrà avere una risposta chiara alla propria domanda: un sì o un no, oppure comunque scatterà il silenzio assenso. Più precisamente se dalla domanda saranno passati 90 giorni ad eccezione dei seguenti casi in cui il termine si può allungare e precisamente: 1) integrazioni documentali e istruttorie (in questo caso il silenzio assenso riparte dalla data in cui la documentazione viene presentata) o 2) qualora il responsabile del procedimento richieda modifiche di modesta entità alla richiesta originaria ( l’interessato avrà 15 giorni di tempo per rispondere e integrare la documentazione) o 3) 120 giorni per i comuni superiori a 100 mila abitanti, senza che l'ufficio tecnico abbia pronunciato un diniego motivato, si formerà il silenzio assenso
Il silenzio assenso non si applica nel caso sull'immobile siano presenti vincoli ambientali, paesaggistici e culturali. In questi casi si segue una procedura diversa. Se il vincolo compete all'amministrazione comunale, il termine per il silenzio-assenso decorre a partire dal rilascio dell'atto di assenso. Ove tale atto «non sia favorevole», decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del responsabile del procedimento, si intende formato il silenzio-rifiuto. Un margine di dubbio resta qualora l'amministrazione titolare del vincolo non si esprima: decorre comunque il silenzio-assenso? Dallo spirito della norma sembra di poterlo escludere, dalla lettera no
L'altro caso è quello in cui la titolarità della salvaguardia del vincolo spetti a un'amministrazione diversa da quella comunale, per esempio alla Soprintendenza. In questo caso il responsabile del procedimento dovrà convocare una conferenza di servizi e acquisire lì il parere. Anche in tale ipotesi l'esito «non favorevole» fa scattare il silenzio-rifiuto, mentre la mancata pronuncia (o mancata partecipazione alla conferenza di servizi) non viene esplicitamente prevista. La domanda dovrà essere presentata allo sportello unico per l'edilizia del comune. Si dovrà allegare anzitutto l'attestazione del titolo di legittimazione a presentare la domanda (per esempio il titolo di proprietà dell'immobile). Poi gli elaborati progettuali e altri documenti eventualmente previsti dal regolamento edilizio. Infine, la dichiarazione di un progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati o adottati, ai regolamenti edilizi, alle norme di settore e in particolare alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio igienico-sanitarie, di efficienza energetica. Dopo dieci giorni lo sportello unico nomina un responsabile del procedimento. Entro sessanta giorni il responsabile del procedimento dovrà notificare una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. Questo termine diventa di 120 giorni nei comuni con oltre 100mila abitanti o per i progetti particolarmente complessi (devono essere definiti così dal responsabile del procedimento). Nei trenta giorni successivi alla presentazione della proposta di provvedimento, il responsabile dovrà presentare il provvedimento definitivo. Qualora l'esito sia di rigetto, altri dieci giorni per motivarlo. Il provvedimento definitivo di rilascio del permesso di costruire deve essere adottato dal dirigente o responsabile dell’ufficio entro 90 giorni (120 per le città con più di 100.000 abitanti). In caso di diniego, il dirigente a capo dell’ufficio o il responsabile del procedimento devono comunicare entro 40 giorni dalla proposta di provvedimento le motivazioni di diniego. Se l’ufficio non emetterà alcun atto, né di rilascio del titolo abitativo né di diniego, a trenta giorni dalla proposta di provvedimento presentata dal responsabile del procedimento, si intenderà formato il silenzio assenso. Il termine di 90 giorni è ridotto a 75 giorni nei casi di interventi minori, per i quali l'interessato abbia ritenuto di presentare una domanda di permesso anziché avvalersi della Dia o della Scia. La normativa statale rappresenta comunque una disciplina di semplificazione minima, potendo le regioni approvare ulteriori norme di semplificazione e ulteriori riduzioni di termini
Sul fronte della Scia in relazione alla quale si segnala l'inizio attività al comune e la stessa può essere iniziata subito, attualmente ci sono alcune interpretazioni, che, sulla base della formulazione letterale dell'articolo 19 della legge 241/1990, sostengono non essere applicabile all'edilizia. Il decreto in commento dichiara che la scia si applica agli interventi edilizi, tranne i casi in cui la normativa statale o regionale prevede la Dia in alternativa o sostituzione del permesso di costruire. Viene anche chiarito che la scia non sostituisce i nulla osta ambientali o culturali
Snellimento anche per le pratiche relative alla detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio prevedendo all’art. 7 del DL Sviluppo l’abolizione dell’obbligo di inviare la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione IRPEF del 36%. Pertanto il contribuente, per detrarsi la spesa, oltre ad essere in possesso della documentazione attestante la tipologia di intervento, dovrà solamente effettuare il pagamento attraverso il canale bancario
Fonte: Redazione La Lente sul Fisco
