Appalti: al via il Regolamento attuativo del Codice
L`8 giugno entra in vigore il dpr 207/2010
Le stazioni appaltanti devono riorganizzare le attivita` relative alla progettazione dei lavori pubblici, nonche` adeguare bandi e capitolati al Regolamento attuativo del Codice dei contratti, per tutti gli appalti che avvieranno a partire da mercoledi` 8 giugno
L`entrata in vigore del dpr 207/2010 ha molte implicazioni nella gestione operativa del ciclo realizzativo delle opere pubbliche
Le novita` con maggiore impatto procedurale e organizzativo sono rilevabili dalle disposizioni del Regolamento che disciplinano la fase della progettazione (articoli 14-43) e della verifica ai fini della validazione (articoli 44-59). Il percorso prevede ora la necessaria redazione dello studio di fattibilita` come passaggio-chiave per la definizione delle scelte da programmare. Il progetto preliminare e quello definitivo sono molto piu` articolati e specifici rispetto al quadro precedentemente regolato dal dpr 554/1999, quindi le stazioni appaltanti devono verificare l`adeguatezza delle competenze delle risorse umane interne per una redazione ottimale
Il maggiore dettaglio del progetto preliminare rende necessaria una particolare attenzione anche da parte degli amministratori locali, in quanto richiede la definizione di scelte (confluenti nella programmazione) non piu` facilmente adattabili nelle successive fasi. Il dpr 207/2010 prevede un`altra grande novita` riferita a questa fase: ogni livello di progettazione dev`essere sottoposto a verifica ai fini della validazione. Le attivita` di controllo dei profili sostanziali e documentali dei progetti devono essere realizzate per quelli elaborati sia da tecnici della stazione appaltante sia da professionisti esterni
Le amministrazioni, percio`, devono definire soluzioni organizzative che permettano cii svolgere le verifiche mediante gli uffici tecnici e, per lavori di minor rilievo, per mezzo dei responsabili di procedimento, considerando anche che il soggetto verificatore non puo` svolgere l`attivita` di progettista. Sul piano procedurale le disposizioni (in particolare l`articolo 55) evidenziano l`importanza della validazione, che deve essere tradotta in un provvedimento specifico del Rup. La terza grande novita` e` determinata dalla disciplina specifica per gli appalti integrati, contenuta principalmente negli articoli 168 e 169, nonche` in un`ampia serie di disposizioni, illustrative dei contenuti ulteriori che devono avere i progetti quando la gara comporti l`affidamento della progettazione e dell`esecuzione dell`appalto. In relazione all`affidamento degli appalti, nella predisposizione dei bandi le amministrazioni devono tener conto dell`innovato quadro delle categorie generali e specialistiche, delle precisazioni in ordine alle lavorazioni prevalenti, scorporabili e subappaltabili (articolo 109), nonche` dell`inserimento di due classifiche intermedie
Particolare attenzione dovra` essere posta al regime transitorio (regolato dall`articolo del Regolamento attuativo), in base al quale le vecchie attestazioni Soa scadono per molte categorie alloro termine naturale, mentre per altre l`adeguamento e` sviluppato entro un periodo ulteriore di un anno dall`entrata in vigore del dpr 207/2010 (scadenza allungata dal dl 70/2010). Rispetto al passato, le stazioni appaltanti potranno utilizzare per l`affidamento dei lavori di manutenzione (oltre alle procedure ordinarie) gli accordi quadro e partire da progetti definitivi (articolo 105), mentre non potranno piu` ricorrere ai contratti aperti. Tra le principali novita` e` rilevabile la precisazione delle disposizioni sulla polizza di assicurazione per danni di esecuzione (la cosiddetta ``car``), per le quali ora il bando di gara deve prevedere che l`importo della somma assicurata corrisponda a quello del contratto oppure, dandone specifica motivazione, che lo superi
Norme piu` chiare sono rilevabili anche in relazione alle varianti (articoli 161-163) e alle sospensioni (articoli 158-160), per le quali risulta chiaro che, quando siano legittime (determinate dal direttore lavori per cause di forza maggiore o dal Rup per motivi di interesse pubblico), non comportano il versamento di alcun indennizzo all`appaltatore (situazione che si verifica, invece, quando la sospensione non sia giustificata e, pertanto, illegittima). Molte disposizioni replicano quelle del Dpr 554/1999 e del Dm 145/2000, ma e` comunque necessario che le stazioni appaltanti adeguino bandi, capitolati e schemi di contratto in uso
Il Sole 24 Ore - 06/06/2011 - di Alberto Barbiero
